(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                     della Regione Toscana n. 10 
                          del 9 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), dello statuto; 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme  relative  ai
rapporti delle organizzazioni di volontariato  con  la  Regione,  gli
Enti locali e gli altri Enti  pubblici  -  Istituzione  del  registro
regionale delle organizzazioni del volontariato); 
  Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.  87  (Disciplina  dei
rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici  che  operano
nell'ambito regionale); 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2002 n.  42  (Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9  della  legge
regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e  promozione  di  un
sistema di diritti di cittadinanza e di pari  opportunita':  riordino
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni.».  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.
32/2002, 67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014)  e,  in  particolare,
l'art. 4, comma 1, lettera b), e l'art. 13, comma 6; 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 1° dicembre 2015; 
  Visto il parere istituzionale,  favorevole  con  condizioni,  della
Prima commissione consiliare espresso nella  seduta  del  4  dicembre
2015; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. E' necessario dare attuazione alla legge  regionale  n.  22/2015
relativamente alle disposizioni che prevedono il trasferimento  della
funzione di tenuta degli  albi  regionali  del  terzo  settore  dalle
province  ai  comuni  capoluogo,  che  la  esercitano  su  tutto   il
territorio della provincia. 
  2. E' necessario di conseguenza modificare le leggi  regionali  che
disciplinano  la  tenuta   degli   albi   delle   organizzazioni   di
volontariato, delle  cooperative  sociali  e  delle  associazioni  di
promozione sociale. 
  3. Di accogliere, sostanzialmente, il  parere  istituzionale  della
Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il  testo
della presente legge; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993,  n.
28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni  di  volontariato
con la  Regione,  gli  Enti  locali  e  gli  altri  Enti  pubblici  -
Istituzione  del  registro   regionale   delle   organizzazioni   del
volontariato), le parole: «E' istituito il registro  regionale  delle
organizzazioni di volontariato, articolato  in  sezioni  provinciali»
sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito il  registro  regionale
delle  organizzazioni   di   volontariato   articolato   in   sezioni
provinciali tenute dai comuni capoluogo di provincia.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  28/1993  le
parole: «Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale
l'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «comune  capoluogo
della provincia tramite il comune nel cui territorio ha  sede  legale
l'organizzazione». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1993  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis.   Il   comune   nel   cui   territorio   ha   sede   legale
l'organizzazione trasmette la domanda e la relativa documentazione di
cui al comma 2 al comune capoluogo di  provincia  in  via  telematica
entro tre giorni dalla presentazione.». 
  4. Il comma 3 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  28/1993  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Il comune capoluogo di  provincia,  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento della  domanda,  accertati  i  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente, adotta l'atto per l'iscrizione dell'organizzazione
nella  sezione  provinciale  del  registro  regionale,  indicando  le
attivita' per le quali l'iscrizione stessa e' disposta. Nel  caso  in
cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, e'  adottato
l'atto motivato di diniego.».