(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), dello statuto; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato); Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale); Vista la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), e l'art. 13, comma 6; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° dicembre 2015; Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. E' necessario dare attuazione alla legge regionale n. 22/2015 relativamente alle disposizioni che prevedono il trasferimento della funzione di tenuta degli albi regionali del terzo settore dalle province ai comuni capoluogo, che la esercitano su tutto il territorio della provincia. 2. E' necessario di conseguenza modificare le leggi regionali che disciplinano la tenuta degli albi delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale. 3. Di accogliere, sostanzialmente, il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge; Approva la presente legge: Art. 1 Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), le parole: «E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni provinciali tenute dai comuni capoluogo di provincia.». 2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 e' inserito il seguente: «2-bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui al comma 2 al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.». 4. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 e' sostituito dal seguente: «3. Il comune capoluogo di provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta l'atto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attivita' per le quali l'iscrizione stessa e' disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, e' adottato l'atto motivato di diniego.».